Tabella dei contenuti
Termini e condizioni
Termini e Condizioni Generali per l’Adesione ai Servizi RTP e Repository di PagoPA S.p.A.
Articolo 1 - Oggetto
1.1. I presenti Termini e Condizioni Generali ("T&C") disciplinano l’adesione e l’utilizzo, da parte del Soggetto Aderente, dei seguenti servizi forniti da PagoPA S.p.A., anche in conformità a quanto, di volta in volta, disciplinato nelle Linee Guida CPI:
I. il Servizio di ricezione delle Request-to-Pay (di seguito, "RTP") da presentare al debitore, che consente l'esposizione e la trasmissione delle RTP contenenti dati relativi ad avvisi pagoPA verso i debitori. A tal fine, la Società opera come Service Provider dell'Ente Creditore (certificato da EPC) per instradare le richieste di pagamento relative ad avvisi pagoPA verso i Service Provider dei Debitori;
II. il Servizio di Consultazione del Repository (di seguito, "Repository"), inteso come registro degli indirizzi dei Service Provider presso i quali i debitori riceveranno le RTP, funzionale all'instradamento delle RTP da parte dei Service Provider dei Creditori. L'erogazione di tale servizio è dedicata ai Service Provider degli Enti Creditori di cui all'art. 2, comma 2, del CAD. A tal fine la Società opera come Gestore del Repository e:
II. il Servizio di Consultazione del Repository (di seguito, "Repository"), inteso come registro degli indirizzi dei Service Provider presso i quali i debitori riceveranno le RTP, funzionale all'instradamento delle RTP da parte dei Service Provider dei Creditori. L'erogazione di tale servizio è dedicata ai Service Provider degli Enti Creditori di cui all'art. 2, comma 2, del CAD. A tal fine la Società opera come Gestore del Repository e:
- colleziona i dati relativi ai Service Provider presso i quali i debitori hanno chiesto di ricevere le SRTP;
- colleziona i dati relativi ai debitori per trasmetterli ai Service Provider utilizzati dagli Enti Creditori per l'invio delle SRTP ai debitori (quando il Service Provider del Creditore è diverso da PagoPA S.p.A.).
1.2 Le previsioni contenute nei presenti T&C e facenti riferimento al Servizio RTP e Servizio Repository, come sopra definiti, avranno prevalenza sulle previsioni contenute in qualsiasi altro documento sottoscritto fra le parti, o comunque applicabile alla Società, se non diversamente ed espressamente derogato con l’accordo di entrambe le parti. Il Modulo di Adesione, nonché tutti i documenti ivi richiamati e/o allegati, attestano la totale ed esclusiva volontà della Società e del Soggetto Aderente e superano e prevalgono su tutto quanto in precedenza eventualmente discusso, dichiarato e scritto.
Articolo 2 - Modalità di Adesione e Attivazione
2.1. L’adesione ai servizi di cui all’articolo 1 avviene mediante la sottoscrizione del Modulo di Adesione e l’accettazione dei presenti T&C.
2.2. Il Soggetto Aderente dichiara di aver svolto internamente i test tecnici preliminari all’attivazione dei Servizi e previsti nell’Allegato “Piano Testing SRTP EPC” e, con la sottoscrizione del presente Modulo, certifica la corretta esecuzione degli stessi. In conseguenza di quanto sopra, il Soggetto Aderente manleva espressamente la Società da qualsiasi tipo di responsabilità derivante da malfunzionamenti o indisponibilità del Servizio/i imputabili a test non effettuati correttamente, a difformità delle configurazioni tecniche, o a informazioni erronee comunicate all’atto dell’adesione.
2.3. Il Soggetto Aderente, anche per il tramite dell’Amministratore così nominato (ai sensi del Manuale Operativo di Area Riservata), si impegna ad osservare le indicazioni fornite dalla Società, nonché a rispettare le specifiche tecniche messe a Sua disposizione, con ogni diritto da parte della Società, in caso di mancato rispetto da parte del Soggetto Aderente alle suddette regole e/o indicazioni, di richiedere gli opportuni adattamenti e/o sospendere l’erogazione del/i Servizio/i.
Articolo 3 - Corrispettivi
3.1. Servizio RTP:
- Per Service Provider dei Debitori PSP aderenti al Nodo dei Pagamenti: canone mensile calcolato in base alle fasce di transazioni gestite nell’anno precedente come riportati nell’Allegato “Corrispettivi”; gli importi sono da considerarsi oltre IVA se applicabile.
- Per altri Service Provider dei Debitori: canone mensile flat di €3.000 (comprensivo di 100.000 RTP); oltre tale soglia, €0,005 per RTP; gli importi sono da considerarsi oltre IVA se applicabile.
3.2. Servizio Repository:
- Canone mensile flat pari a €4.000 per ciascun Service Provider del Creditore che consulta il registro; gli importi sono da considerarsi oltre IVA se applicabile
Per ogni ulteriore riferimento, si rimanda a quanto disciplinato nell’Allegato “Corrispettivi”.
Articolo 4 - Fatturazione
4.1 I corrispettivi di cui all’articolo che precede (“Corrispettivi”) saranno fatturati trimestralmente dalla Società e dovranno essere versati dall’aderente entro 30 giorni, tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Società stessa ovvero altra modalità indicata dalla Società nella fattura. Ove applicabile, in caso di ritardo nel pagamento del Corrispettivo saranno applicati gli interessi moratori previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Eventuali ulteriori dettagli sulle modalità di fatturazione in termini di emissione, intestazione e spedizione saranno regolati da successive comunicazioni tra Soggetto Aderente e Società.
4.2 Il mancato pagamento dei corrispettivi alle scadenze indicate da parte del Soggetto Aderente, fermo restando ogni diritto di risoluzione contrattuale, darà facoltà alla Società, alternativamente, di:
a) sospendere l’erogazione del servizio, anche fino al completo pagamento dei corrispettivi dovuti;
b) compensare con altri debiti a qualsiasi titolo maturati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1252 c.c.
a) sospendere l’erogazione del servizio, anche fino al completo pagamento dei corrispettivi dovuti;
b) compensare con altri debiti a qualsiasi titolo maturati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1252 c.c.
Articolo 5 - Clausola Fiscale
Il presente Accordo è soggetto ad imposta di registro in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86.
Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo in termine fisso ai sensi dell’art. 2. della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972. L’imposta di bollo verrà assolta dal Soggetto Aderente che dovrà fornire prova dell’avvenuto assolvimento con modalità conforme all'art. 3 del Dpr. 642/1972 alla PagoPA S.p.A. entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, inviando una email all’indirizzo indirect-tax@pagopa.it.
Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo in termine fisso ai sensi dell’art. 2. della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972. L’imposta di bollo verrà assolta dal Soggetto Aderente che dovrà fornire prova dell’avvenuto assolvimento con modalità conforme all'art. 3 del Dpr. 642/1972 alla PagoPA S.p.A. entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, inviando una email all’indirizzo indirect-tax@pagopa.it.
Articolo 6 – Durata e Recesso
6.1 Il presente Accordo diviene efficace alla data di trasmissione del Modulo di Adesione debitamente sottoscritto da parte del Soggetto Aderente, nonché correttamente validato in ogni sua parte, e continuerà ad avere efficacia fino ad eventuale recesso di quest’ultimo e della Società o risoluzione ai sensi del successivo art. 9.
6.2 Entrambe le parti potranno recedere dal/i Servizio/i scelto in base all’art. 2 del Modulo di Adesione, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con le modalità previste all’articolo 12.
Articolo 7 - Obblighi del Soggetto Aderente
7.1. Obblighi generali
Il Soggetto Aderente si impegna a:
Il Soggetto Aderente si impegna a:
- aver espletato tutti i test preliminari all’adesione e necessari con esito positivo;
- ottenere la certificazione di conformità allo schema di pagamento EPC entro e non oltre i termini previsti dal CPI;
- utilizzare i servizi in conformità a tutta la documentazione di cui al Modulo di adesione;
- trasmettere e trattare i dati secondo quanto previsto dalla normativa privacy e sicurezza vigente;
- a garantire la veridicità e l’aggiornamento dei dati forniti, nonché la loro correttezza ed integrità.
7.2. Obblighi Specifici per il Servizio RTP
Il Soggetto Aderente che ha scelto di attivare il servizio RTP:
Il Soggetto Aderente che ha scelto di attivare il servizio RTP:
- si impegna a non inviare posizioni relative a soggetti che hanno revocato l’autorizzazione alla ricezione di messaggi RTP;
2. è tenuto ad adottare tempestivamente le misure tecniche necessarie per recepire e attuare eventuali revoche dell’autorizzazione comunicate da PagoPA S.p.A. o registrate nel Repository;
3. prende atto che le Posizioni Debitorie già recapitate ai PSP al momento della revoca dell’autorizzazione restano attive e pagabili secondo quanto previsto nel documento tecnico di servizio RTP.
7.3. Obblighi Specifici per il Servizio di Repository
Il Soggetto Aderente che accede al Registro degli Indirizzi SP dei debitori:
i. è tenuto a utilizzare le informazioni ottenute esclusivamente per le finalità di recapito delle RTP;
ii. si impegna a non conservare, riutilizzare o diffondere i dati acquisiti oltre quanto necessario per l’erogazione del servizio;
iii. è responsabile del rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali nell’ambito dell’accesso e uso del Repository;
iv. si impegna a corrispondere il canone previsto.
Il Soggetto Aderente che accede al Registro degli Indirizzi SP dei debitori:
i. è tenuto a utilizzare le informazioni ottenute esclusivamente per le finalità di recapito delle RTP;
ii. si impegna a non conservare, riutilizzare o diffondere i dati acquisiti oltre quanto necessario per l’erogazione del servizio;
iii. è responsabile del rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali nell’ambito dell’accesso e uso del Repository;
iv. si impegna a corrispondere il canone previsto.
Articolo 8 - Manleva e Limitazione di Responsabilità
8.1 Il Soggetto Aderente manleva e tiene indenne PagoPA S.p.A. da qualsiasi responsabilità, danno o costo derivante da violazioni degli obblighi sopra descritti, compresi quelli relativi alla gestione impropria delle Posizioni Debitorie o all’uso improprio delle informazioni contenute nel Repository, nonché da ogni malfunzionamento tecnico non imputabile direttamente e/o indirettamente a PagoPA S.p.A.
8.2 Fatte salve le ipotesi di dolo e colpa grave, il Service Provider si impegna a manlevare e tenere indenne PagoPA S.p.A. da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute, nonché costi subiti - anche in termini di danno reputazionale - in relazione a eventuali contestazioni che dovesse ricevere da parte di utenti o terzi danneggiati per qualsiasi causa e a qualsiasi titolo con riferimento alla fruizione del Servizio.
8.3 Il Service Provider si impegna a manlevare e tenere indenne PagoPA da ogni perdita e/o spese sostenute, relativa alla mancata erogazione e/o sospensione del Servizio per cause non imputabili alla PagoPA S.p.A.
8.4 Nei limiti massimi consentiti dalla legge, in nessun caso PagoPA S.p.A. risponde di danni indiretti o consequenziali (ivi inclusi perdita di profitto, perdita di chance, costi di riconversione, costi di adeguamento/integrazione verso sistemi dell’Aderente o di terzi), né di spese sostenute per l’adesione o la disattivazione del Servizio da parte del Soggetto Aderente. La presente esclusione non si applica ai casi di dolo o colpa grave.
Articolo 9 – Modifica unilaterale, integrazione automatica dell’Accordo, diritto di recesso unilaterale e risoluzione, responsabilità.
9.1 La Società si riserva il diritto di modificare unilateralmente il presente Accordo, dandone comunicazione al Soggetto Aderente tramite PEC o altra modalità implementata dalla Società. Tali modifiche avranno efficacia a partire dal giorno trentesimo successivo a quello in cui le modifiche saranno comunicate o rese note.
La Società si riserva, inoltre, il diritto di modificare unilateralmente il presente Accordo tramite aggiornamenti alla documentazione tecnica pubblicata. Tali modifiche avranno efficacia a partire dal giorno della pubblicazione sul sito della Società e/o pagina web dedicata.
Inoltre, laddove, in pendenza dell'efficacia dell’Accordo, le Linee Guida o la normativa comunitaria o nazionale relativa allo schema EPC dovessero essere modificate e/o integrate, le nuove disposizioni come modificate e/o integrate risulteranno inserite nell’Accordo quale parte integrante dello stesso, anche in sostituzione delle clausole difformi, senza alcun ulteriore consenso del Soggetto Aderente, il quale si adeguerà, per quanto di sua competenza, a dette modifiche e/o integrazioni, nei tempi indicati dalla normativa comunitaria e nazionale sopravvenuta, se previsti, ovvero in quelli tecnicamente ragionevoli o comunque comunicati dalla Società.
La Società si riserva, inoltre, il diritto di modificare unilateralmente il presente Accordo tramite aggiornamenti alla documentazione tecnica pubblicata. Tali modifiche avranno efficacia a partire dal giorno della pubblicazione sul sito della Società e/o pagina web dedicata.
Inoltre, laddove, in pendenza dell'efficacia dell’Accordo, le Linee Guida o la normativa comunitaria o nazionale relativa allo schema EPC dovessero essere modificate e/o integrate, le nuove disposizioni come modificate e/o integrate risulteranno inserite nell’Accordo quale parte integrante dello stesso, anche in sostituzione delle clausole difformi, senza alcun ulteriore consenso del Soggetto Aderente, il quale si adeguerà, per quanto di sua competenza, a dette modifiche e/o integrazioni, nei tempi indicati dalla normativa comunitaria e nazionale sopravvenuta, se previsti, ovvero in quelli tecnicamente ragionevoli o comunque comunicati dalla Società.
9.2 PagoPA S.p.A. dichiara sin da adesso che in occasione dell’esercizio della facoltà di modifica unilaterale di cui al comma che precede, potranno essere introdotte e/o modificate previsioni di natura vessatoria ai sensi dell’art. 1341 cod. civ.. In siffatta ipotesi PagoPA S.p.A. si impegna a inviare un’apposita comunicazione al Soggetto Aderente al fine di esporre a quest’ultimo in maniera chiara gli interventi apportati e garantirne la piena conoscibilità del contenuto, fermo restando che anche per tali modifiche opererà il meccanismo di integrazione automatica dell’Accordo.
9.3 In considerazione di quanto stabilito per la modifica unilaterale e/o l'integrazione automatica dell’Accordo, al Soggetto Aderente - e parimenti alla Società - è riconosciuto il diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo, senza obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta a mezzo PEC, con preavviso di 60 (sessanta) giorni di calendario, senza che possa essere preteso dall'altra parte alcun rimborso, risarcimento o indennizzo. Tale diritto non pregiudica le Posizioni Debitorie già recapitate, che restano attive e pagabili secondo quanto previsto nel documento tecnico di servizio RTP.9.4 Ai sensi e per gli effetti del 1456 del codice civile, alla Società è riconosciuto il diritto di risolvere l’Accordo nel caso in cui il Soggetto Aderente risulti inadempiente allo specifico impegno assunto nel presente Accordo nella parte in cui accetta incondizionatamente quanto stabilito nello Schema EPC e in ogni altra documentazione inerente il Servizio RTP e al Servizio di Repository, così come messo a disposizione da parte della Società e disciplinato nella relativa documentazione.
9.5 Pari diritto di risoluzione è riconosciuto al Soggetto Aderente ove la Società risulti inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del presente Accordo.
9.6 In deroga ad ogni contraria disposizione, la Società non sarà in alcun modo responsabile ai sensi del presente Accordo in caso di adesione non conforme a quanto previsto:
a) nella documentazione richiamata dal presente Accordo, e/o
b) a quanto previsto nelle previsioni normative vigenti applicabili, anche in relazione:
1. alle modalità di adesione e dichiarazioni rilasciate dal Soggetto Aderente ai sensi del Modulo di Adesione;
2. ad ogni altra circostanza non evidenziata e/o dichiarata dal Soggetto Aderente alla Società.
9.5 Pari diritto di risoluzione è riconosciuto al Soggetto Aderente ove la Società risulti inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del presente Accordo.
9.6 In deroga ad ogni contraria disposizione, la Società non sarà in alcun modo responsabile ai sensi del presente Accordo in caso di adesione non conforme a quanto previsto:
a) nella documentazione richiamata dal presente Accordo, e/o
b) a quanto previsto nelle previsioni normative vigenti applicabili, anche in relazione:
1. alle modalità di adesione e dichiarazioni rilasciate dal Soggetto Aderente ai sensi del Modulo di Adesione;
2. ad ogni altra circostanza non evidenziata e/o dichiarata dal Soggetto Aderente alla Società.
9.7 Per i danni direttamente correlati alle attività svolte dal Soggetto Aderente, salvo dolo o colpa grave, la Società non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile. La Società non sarà comunque responsabile per danni consequenziali ed indiretti, per la perdita di avviamento o utile d’impresa, l’arresto del lavoro, la perdita dei dati, il guasto o il malfunzionamento, i compensi degli avvocati e le spese giudiziali.
Articolo 10 - Trattamento dei dati personali
10.1 Il Soggetto Aderente e PagoPA S.p.A. sono entrambi autonomi titolari del trattamento nei confronti degli Utenti ai sensi dell’art. 4, par. 1, nu. 7, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR).
10.2 Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano:
- a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione e il trattamento dei dati personali che risultino applicabili.
- ad adottare ogni e qualsiasi misura idonea a garantire la protezione e la riservatezza delle informazioni oggetto del presente Accordo, nonché a prevenire la loro eventuale acquisizione e/o utilizzazione da parte di terzi non autorizzati;
- a non rivelare e/o comunicare, direttamente o indirettamente, le informazioni oggetto del presente Accordo a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale, salvo espressa autorizzazione scritta dalla controparte;
- a non trattare, conoscere o utilizzare in alcun modo le informazioni oggetto del presente Accordo in modo contrario alla correttezza professionale;
- a non utilizzare o far utilizzare le informazioni oggetto del presente Accordo con modalità e/o per finalità tali da arrecare, anche solo potenzialmente, direttamente o indirettamente, danno e/o pregiudizio agli interessati e/o alle Parti.
- ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esso trattati in esecuzione del presente Accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
- a designare, nell’ambito della propria organizzazione, le persone autorizzate a ricevere e/o trasmettere le informazioni oggetto del presente Accordo e ad utilizzarle nella misura e con i mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività in premessa e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le Parti si impegnano a mantenere la lista dei propri autorizzati al trattamento aggiornata.
10.3 Il Soggetto ’Aderente si impegna ad informare gli interessati per i trattamenti di propria competenza.
10.4 Il Soggetto Aderente ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) ex art. 37 GDPR i cui riferimenti sono: email: __________ PEC _____________. La Società ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) ex art. 37 GDPR i cui riferimenti sono: email: dpo@pagopa.it - PEC: dpo@pec.pagopa.it
Articolo 11 - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e PTPCT
11.1 Il Soggetto Aderente dichiara di aver preso e di prendere atto dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, congiuntamente, “Modello”) e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (“PTPCT”) della Società adottati ex D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito “Decreto”) ed ex lege 190/2012, avendone preso chiara, piena ed esatta visione nella sezione “Società Trasparente” del sito al seguente link e al link.
Contestualmente, il Soggetto Aderente, per il tramite del proprio legale rappresentante, dichiara che esso Soggetto Aderente, il legale rappresentante i propri Dirigenti non si trovano in una delle circostanze indicate negli articoli 94 e 95 D.Lgs. n. 36/2023, che nei loro confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 e che non sussiste nessuna delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e che il Soggetto Aderente richiedente non è destinatario di provvedimenti giudiziari, né coinvolto in procedimenti pendenti che comportano l’applicazione di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Contestualmente, il Soggetto Aderente, per il tramite del proprio legale rappresentante, dichiara che esso Soggetto Aderente, il legale rappresentante i propri Dirigenti non si trovano in una delle circostanze indicate negli articoli 94 e 95 D.Lgs. n. 36/2023, che nei loro confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 e che non sussiste nessuna delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e che il Soggetto Aderente richiedente non è destinatario di provvedimenti giudiziari, né coinvolto in procedimenti pendenti che comportano l’applicazione di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
11.2 Il Soggetto Aderente dichiara e garantisce, inoltre, che quanto forma oggetto del presente Accordo sarà realizzato anche nel rispetto dei principi e delle previsioni previsti nel Modello e nel PTPCT e, per l’effetto, si impegna a far conoscere gli stessi, nonché tutta la normativa applicabile a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.
11.3 L’effettivo rispetto delle dichiarazioni e garanzie ivi rilasciate, nonché la prevenzione, sotto ogni forma, delle criticità e dei rischi evidenziati dal Modello e dal PTPCT sono considerati parte essenziale, nell’interesse della Società, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore con il presente Accordo.
11.4 La violazione anche di una sola delle dichiarazioni e/o garanzie sopra previste costituisce grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà della Società di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno ed ogni altro diritto e/o azioni previsti dalla legge e/o dal presente Accordo.
11.5 Il Soggetto Aderente dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del Decreto nel suo rapporto con la Società, in particolare nella fase delle trattative e della conclusione dell'Accordo e si impegna, per quanto di sua spettanza, a vigilare sull’esecuzione di esso in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal succitato Decreto, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune in conformità alla legge e ai propri strumenti di organizzazione interna.
Articolo 12 - Comunicazioni
Il Soggetto Aderente è consapevole che per eventuali comunicazioni si utilizzerà l'indirizzo PEC pagopaspa@pec.pagopa.it, fatte salve eventuali nuove implementazioni relative al Servizio RTP e al Servizio di Repository.
Articolo 13 - Proprietà intellettuale
13.1 Fatto salvo quanto previsto dalle licenze relative alle componenti rilasciate in open source, la Società è e rimane l'unica ed esclusiva titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai Servizi ed a tutti i materiali ad essi correlati (inclusi, a titolo esemplificativo, marchi, brevetti, know-how, codice sorgente, software, banche dati, documentazione, design e interfacce grafiche), siano essi registrati o meno ("IP della Società"). Tutti i diritti su migliorie, personalizzazioni o sviluppi dei Servizi, anche se realizzati su suggerimento del Soggetto Aderente, sono e rimarranno di esclusiva proprietà della Società. Il presente Accordo non comporta alcuna cessione dell'IP della Società.
13.2 Per le parti non soggette a licenza open source, la Società concede al Soggetto Aderente una licenza d'uso dei Servizi strettamente personale, non esclusiva, non trasferibile e non sublicenziabile, per la sola durata dell'Accordo e unicamente per gli scopi da esso previsti. Al Soggetto Aderente è fatto esplicito divieto di:
- modificare, tradurre, decompilare, disassemblare o effettuare reverse engineering del Servizio;
- copiare, riprodurre o creare opere derivate basate sui Servizi;
- cedere, rivendere, noleggiare o concedere in sublicenza i Servizi a terzi;
- utilizzare i Servizi per fornire prestazioni a favore di terzi;
- rimuovere o alterare qualsiasi avviso di copyright o altro segno distintivo presente nei Servizi.
13.3 È fatto divieto al Soggetto Aderente di utilizzare e/o riprodurre marchi, loghi o altri segni distintivi della Società senza la sua preventiva autorizzazione scritta. Ogni eventuale autorizzazione cesserà automaticamente al termine dell'Accordo, con obbligo per il Soggetto Aderente di cessarne immediatamente l'uso.
Articolo 14 - Riservatezza
14.1 In esecuzione del presente Accordo, ciascuna parte potrebbe avere accesso ad informazioni dell’altra parte (in forma verbale, cartacea od elettronica) che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche (di seguito, “Informazioni Riservate”).
14.2 Le Informazioni Riservate di una parte (di seguito “Parte Comunicante”) possono essere utilizzate dall’altra parte (di seguito “Parte Ricevente”) solo in relazione all’esecuzione del presente Accordo e potranno essere divulgate dalla Parte Ricevente esclusivamente ai propri dipendenti, società controllanti, società controllate, consulenti, fornitori e sub-fornitori che debbano conoscerle ai fini dell’esecuzione di quanto previsto nel presente Accordo. Ogni parte riconosce che i menzionati soggetti sono obbligati al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo con riferimento alle Informazioni Riservate.
14.3 Ciascuna parte s’impegna a proteggere la riservatezza delle Informazioni Riservate dell’altra parte con la stessa cura con la quale protegge la riservatezza delle proprie Informazioni Riservate e comunque con il grado di diligenza che le compete.
14.4 Le Informazioni Riservate non potranno essere copiate o riprodotte senza il previo consenso scritto della Parte Comunicante. Le Informazioni Riservate messe a disposizione nel corso del presente Accordo, incluse eventuali loro copie, dovranno essere restituite alla Parte Comunicante o distrutte al verificarsi del primo tra i seguenti eventi: 1) la cessazione, per qualsiasi causa, del presente Accordo; 2) la richiesta della Parte Comunicante, a meno che la Parte Ricevente non sia autorizzata a trattenere tali Informazioni Riservate ad altro titolo.
Articolo 15 - Forza maggiore
Gli eventuali ritardi nella erogazione dei Servizi da parte di PagoPA S.p.A. causati da condizioni che esulano dal ragionevole controllo della parte inadempiente non configurano un inadempimento contrattuale. I tempi previsti per l'adempimento saranno estesi di un periodo pari alla durata della condizione che ne ha impedito l'adempimento.
Articolo 16 - Clausola residuale
16.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si applicano le disposizioni del Codice Civile.
16.2. L’eventuale nullità o l’invalidità di qualsiasi singola disposizione del presente Accordo s'intende limitata, per quanto possibile, alla disposizione in questione e non si estende all'intero Accordo che continuerà ad avere piena validità ed efficacia.
16.3. La mancata o non puntuale applicazione di una qualsiasi delle previsioni del presente Accordo, non comporterà la rinuncia definitiva alle facoltà o diritti connessi a tale disposizione o a farla valere o invocarne l’applicazione in futuro.
Articolo 17 - Legge applicabile e foro competente
17.1. Le norme applicabili al presente Accordo sono quelle previste nell'ordinamento italiano.
17.2. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, alla validità e/o all'esecuzione del presente Accordo, che non venisse risolta bonariamente, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.