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Ente Creditore
Quali sono i termini per l’utilizzo esclusivo della Piattaforma pagoPA?
L’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dall’articolo 1, comma 8, del decreto legge 162/2019, stabilisce che «L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 28 febbraio 2021, ad integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma.
Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al precedente periodo, rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Pertanto, dopo il 28 febbraio 2021, i PSP autorizzati ad operare in Italia dalla Banca d’Italia non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Sistema pagoPA, ove abbiano come beneficiario uno dei soggetti ex art. 2, comma 2, del del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, appena menzionato, entro la data del 28 febbraio 2021, non potendo più incassare attraverso l’attività di un PSP fuori dal Sistema pagoPA, al fine della loro integrale gestione degli incassi tramite pagoPA, dovranno avere optato per una o più delle soluzioni che seguono: integrazione dei loro sistemi di incasso con la Piattaforma pagoPA; utilizzo di servizi di incasso forniti da altri soggetti beneficiari già attivi sulla Piattaforma pagoPA; affidamento delle loro entrate ad un riscuotitore speciale che sia già aderente a pagoPA.
Le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare gli IBAN dei conti correnti loro intestati?
No. In considerazione della centralità a livello nazionale di pagoPA quale piattaforma unica per la gestione degli incassi, i soggetti obbligati all’adesione a pagoPA non possono richiedere agli utenti pagamenti tramite bonifico che non siano integrati con il Sistema pagoPA e, proprio per tale ragione, al paragrafo 5 delle Linee Guida è precisato che “per evitare che gli utenti possano eseguire dei bonifici non integrati con il Sistema pagoPA, è fatto divieto ai soggetti tenuti per legge all’adesione a pagoPA di pubblicare in qualsiasi modo l’IBAN di accredito. Resta fermo che, laddove un utente, pero', avendo in proprio memoria di tale IBAN, esegua un bonifico extra pagoPA, tale pagamento andra' comunque gestito dall'ente creditore quale singola eccezione, con l'auspicio che tali eccezioni siano sempre di numero inferiore nel tempo.”.
Il rispetto di tale previsione è ancora più cogente in quanto interessa sia le PA che i PSP in considerazione del divieto per i PSP dal 28 febbraio 2021 di eseguire operazioni al di fuori del Sistema pagoPA.
Pertanto, gli Enti Creditori aderenti al Sistema pagoPA devono adattare la propria modulistica, al fine di eliminare ogni riferimento in chiaro all’IBAN per il pagamento. Resta fermo che, laddove un utente, avendo in proprio memoria di tale IBAN, esegua un bonifico extra Sistema pagoPA, tale pagamento andrà comunque gestito dall’Ente Creditore quale singola eccezione, laddove il PSP non sia riuscito a bloccarlo, con l’auspicio che tali eccezioni siano sempre di numero inferiore nel tempo, per addivenire ad un pieno rispetto della legge da parte dei PSP e degli Enti Creditori.
Quali sono i riferimenti normativi in materia di pagamenti elettronici a favore della PA?
Alla luce dell’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005, i soggetti indicati all’articolo 2 dello stesso Codice, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma pagoPA, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in informatica, e al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le Pubbliche Amministrazioni - ai sensi dell’articolo 15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 179/2012, come convertito in legge - sono tenute ad avvalersi dell’infrastruttura tecnologica pubblica, meglio conosciuta come Sistema pagoPA, o anche, piattaforma pagoPA, messa a disposizione da PagoPA S.p.A..
Il documento “Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi” come di volta in volta aggiornato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale definisce le regole e le modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici attraverso il Sistema pagoPA da parte dei soggetti aderenti. Le Linee Guida, in quanto normativa secondaria, hanno come presupposto le disposizioni primarie in materia di pagamenti, ivi inclusa la normativa nazionale per il recepimento della PSD2.
Come declinare il concetto di pubblica amministrazione?
Per la nozione di Pubblica Amministrazione, si rinvia a quanto già ampiamente dettagliato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la circolare interpretativa n. 1 del 9 marzo 2015 emessa per l’ambito applicativo soggettivo della fatturazione elettronica.
Ѐ possibile l’interconnessione tra Sistema pagoPA e circuiti internazionali di pagamento?
In coerenza con l’obiettivo del Sistema pagoPA di garantire il libero mercato dei PSP, le Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi stabiliscono che anche i PSP non nazionali possano aderire al Sistema per erogare servizi di pagamento agli utenti della PA italiana, a condizione che risultino rispettati i processi di pagamento SEPA richiamati nelle Linee Guida stesse. Il sistema non altera i processi definiti per la gestione della tesoreria, pertanto, la PA è vincolata nella propria gestione finanziaria, dovendo, se centrale, usufruire del servizio di tesoreria erogato dalla Banca d’Italia e, se locale, affidare la propria gestione a un soggetto tesoriere e/o cassiere e rispettare il principio di accentramento di cui agli articoli 209 e 211 del T.U.E.L.
Le disposizioni di pagamento effettuate tramite pagoPA sono revocabili?
La PSD e la PSD2 e la rispettiva normativa nazionale di recepimento, stabiliscono, in via generale, l’irrevocabilità dell’ordine di pagamento una volta che tale ordine sia stato ricevuto dal PSP. Applicando tale previsione normativa alle modalità di pagamento del Sistema pagoPA, una volta che il pagatore ha inviato la richiesta al PSP di esecuzione dell’operazione di pagamento (a prescindere dallo strumento: bonifico, carta di credito, contante, MyBank, ecc.) il pagamento non potrà essere revocato dal pagatore.
Da quando decorre l’effetto liberatorio per il pagamento di sanzioni del codice della strada eseguito attraverso pagoPA?
Come noto l’art. 202 del Codice della Strada prevede il termine di 5 e di 60 giorni per il pagamento in misura ridotta della sanzione. Sull’effetto liberatorio dei pagamenti delle sanzioni del CdS è intervenuto il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con la legge 8 aprile 2016, n. 49 che all’art. 17 quinquies prevede che: “il primo e il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento”.
Ciò detto, appare opportuno tenere nella debita considerazione che la normativa appena richiamata, facendo riferimento proprio a due giorni necessari per l’accredito dell’operazione di pagamento richiesta nel sistema interbancario, si riferisce al termine di legge (D+1) stabilito dalla PSD1 e confermato dalla PSD2 e introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs n. 11/2010 di recepimento della direttiva. Pertanto, tale normativa fa riferimento al concetto di giornata operativa che si differisce da quello di giornata lavorativa anche per la durata della prima rispetto alla seconda.
Tutto ciò premesso, si puntualizza che l’art. 17 quinquies, in quanto inerenti i termini di un’operazione di pagamento, con l’espressione “due giorni” fa riferimento a due giorni operativi e non lavorativi, con l’effetto che, né il sabato, né i festivi, la domenica inclusa, sono giorni operativi e che, pertanto, per il calcolo di tali due giorni non devono essere conteggiati, né il sabato, né la domenica, né gli altri giorni festivi dell’anno. Inoltre, appare, altresì, opportuno segnalare che l’art. 17 quinquies del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con la legge 8 aprile 2016, n. 49, non fa alcun riferimento al Sistema pagoPA.
Come declinare l’obbligo di adesione a pagoPA per i gestori di pubblici servizi o per le società a controllo pubblico?
I gestori di pubblici servizi e/o le società a controllo pubblico come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b), devono aderire alla piattaforma pagoPA ma tale obbligo NON determina l’uso esclusivo dei servizi di pagamento della piattaforma pagoPA. Infatti, diversamente dalle amministrazioni pubbliche (cfr. art. 5, comma 2-quater, del CAD e art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017), i gestori di pubblici servizi e le società quotate di cui all’art. 2 del CAD devono mettere a disposizione dell’utenza i servizi di pagamento tramite pagoPA ma possono offrire - in parallelo a tali servizi - anche altri servizi di pagamento non integrati con pagoPA. Sarà, quindi, facoltà dell’utente che effettua il pagamento decidere se utilizzare i servizi di pagamento offerti da pagoPA o gli altri offerti direttamente dal beneficiario.
Quali sono le conseguenze della mancata adesione a pagoPA?
Le PA che non hanno ancora attivato tale sistema presentano difformità nel modo di incassare le somme dovute. Con il dl 76 del 2020, laddove si prevedono specifiche sanzioni in caso di ritardo, art. 24: "La violazione dell’articolo 64, comma 3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture". Inoltre, l’art. 23.-bis dello stesso dl prevede che "Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche, tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico-infrastrutturale e delle ricadute sull’organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale da COVID-19, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020)".
Quali accorgimenti e indicazioni è necessario tenere in considerazione per la generazione del codice IUV?
Il codice IUV è un elemento strutturale dell’intero Sistema pagoPA che permette di tracciare il pagamento durante l’intero ciclo di vita. Si ricorda che:
- per i pagamenti presso l’Ente Creditore lo IUV può essere rappresentato da una stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri. È consigliato l’uso dello standard ISO 11649;
- per i pagamenti presso il PSP, lo IUV è ricompreso all’interno del Codice Avviso, ed è rappresentato da un stringa di massimo di 18 caratteri esclusivamente numerici. Per maggiori dettagli, si rimanda alle “Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione”.
L’adesione a pagoPA da parte di un soggetto a cui una PA ha affidato la riscossione delle entrate ha effetto sulla stessa PA appaltante?
Un Riscossore - definito come quel soggetto iscritto nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, che consente alle PA di affidare a terzi le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate - se aderente al sistema pagoPA, potrà risultare Ente Creditore e beneficiario delle operazioni di pagamento elettroniche eseguite attraverso la piattaforma pagoPA solo ed esclusivamente nel caso in cui la PA gli abbia ceduto il credito. Non anche quindi nel caso in cui il Riscossore stia gestendo un credito nella titolarità dell’ente impositore (come precisato con Circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze). Si precisa quindi che l’affidamento ad un Riscossore non rientra tra le cause di esenzione dall’adesione alla piattaforma pagoPA da parte della PA appaltante/ente impositore; il Riscossore potrà liberamente decidere di aderire al sistema pagoPA in qualità di Partner/Intermediario tecnologico per agevolare gli enti impositori nell’adesione alla piattaforma pagoPA; il Riscossore, per l’incasso dei crediti acquisiti dalla PA a seguito di cessione del credito, potrà aderire in proprio a pagoPA in qualità di GPS-Ente Creditore.
Un Ente Creditore può utilizzare anche altre modalità di pagamento elettronico, oltre ai servizi di pagamento offerti da pagoPA?
La piattaforma pagoPA rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e di altri soggetti che erogano servizi pubblici tenuti per legge all’adesione. Come previsto al paragrafo 5 delle Linee Guida, gli Enti Creditori obbligati ad aderire a pagoPA possono affiancare al sistema esclusivamente i seguenti metodi di pagamento:
- «Delega unica F24» (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;
- Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;
- eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza per l’esecuzione del pagamento;
- per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.
Altresì, per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica gli enti creditori hanno l'obbligo di dismettere ogni altra modalità di pagamento elettronico non interconnessa al Sistema pagoPA, fatto salvo quanto precisato al capoverso che precede.Inoltre si segnala che l’articolo 65, comma 2, del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 stabilisce l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni a decorrere dal 28 febbraio 2021.
Pertanto, da tale data, i prestatori abilitati a offrire servizi di pagamento ai sensi della PSD2 non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Sistema pagoPA e che abbiano come beneficiario un soggetto pubblico obbligato all’adesione allo stesso sistema, ad eccezione dei soli servizi di cui alle lettere a), b), c) e d) appena indicati.
Infine, si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 2, punto 39, del Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 per il recepimento in Italia della PSD2, è stabilito che gli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione del comma 6 dell’articolo 37 che è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019. Pertanto, dovendo le Pubbliche Amministrazioni applicare quanto stabilito in materia di pagamenti dalla PSD2 a partire dal 1° gennaio 2019, appare opportuno rappresentare che, per la sola componente degli incassi, l’adesione al Sistema pagoPA garantisce, altresì, il pieno rispetto della direttiva europea, come recepita a livello nazionale.
Un Ente Creditore può censire sul sistema pagoPA degli IBAN inerenti dei conti correnti a lui non intestati?
Come dettagliato nella FAQ “Come gestire il rapporto tra Ente Creditore e Riscossore Delegato?” ogni Ente Creditore sul Sistema pagoPA è chiamato - per la gestione degli incassi inerenti i servizi erogati - a censire almeno un IBAN di un conto corrente a lui intestato.
E’ tuttavia possibile che si verifichino delle situazioni in cui l’Ente Creditore possa censire anche IBAN di conti correnti a lui non intestati, previo invio tramite email (areariservata@assistenza.pagopa.it) della specifica dichiarazione e previa verifica della fattibilità da parte della stessa PagoPA S.p.A. Tali IBAN devono, però, appartenere a soggetti terzi che abbiano comunque un rapporto in essere con l’Ente Creditore per l’erogazione di specifici servizi, e, al contempo, abbiano in essere un collegamento telematico che, ancorché fuori dal Sistema pagoPA, consenta al soggetto terzo di ricevere i flussi informativi scambiati sul Sistema pagoPA.
Si descrivono di seguito i casi in cui un Ente Creditore può censire IBAN inerenti conti correnti a lui non intestati:
- Ente Creditore che voglia censire sul Sistema pagoPA gli IBAN delle società da esso controllate (es. una in-house del Comune);
- Ente Creditore che, in qualità di Unione di Comuni, voglia censire sul sistema pagoPA gli IBAN degli Enti che lo compongono;
- Ente Creditore che, in qualità di società partecipata in via maggioritaria da una Pubblica Amministrazione, voglia censire un IBAN intestato alla Pubblica Amministrazione stessa, poiché quest’ultima è la beneficiaria del credito.
Queste tipologie sono da considerarsi le uniche casistiche per le quali è possibile il censimento di IBAN di soggetti terzi rispetto alla normativa vigente relativa alla riscossione delegata.
Chi può svolgere il ruolo di Intermediario tecnologico?
Come previsto dal modello di funzionamento, sia gli Enti Creditori, sia i Prestatori di Servizi di Pagamento, per aderire a pagoPA, possono beneficiare dell’attività di interfaccia già posta in essere da altri soggetti aderenti (c.d. Intermediari tecnologici). L’Intermediario tecnologico è un soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione che offre ad altri soggetti aderenti - previa adesione alla piattaforma pagoPA - un servizio tecnologico per il collegamento e per lo scambio dei flussi con la piattaforma pagoPA, nel pieno rispetto delle Linee Guida e dei relativi standard tecnici. Pertanto, potranno svolgere il ruolo di Intermediario tecnologico solo soggetti già aderenti al Sistema pagoPA.
Nel caso in cui l’Ente abbia già attivo un sistema di pagamento online, può utilizzare il logo pagoPA?
L’adesione a pagoPA è obbligatoria a prescindere dal fatto che l’Ente abbia già delle modalità elettroniche di pagamento messe a disposizione della propria utenza. La realizzazione, infatti, di un sistema nazionale centralizzato, risponde al più ampio obiettivo di cui all’articolo 15, comma 5 bis, del D.L. n. 179/2012, di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica, nonché a quello di garantire omogeneità nell’offerta all’utenza ed elevati livelli di sicurezza.
Ciò premesso, si precisa che ogni piattaforma di pagamento on line già realizzata e/o in uso da parte di un Ente o di un gestore di pubblico servizio può essere mantenuta in essere purché integrata con il Sistema pagoPA per lo scambio dei relativi flussi secondo quanto descritto nelle Linee Guida. Il logo “pagoPA” identificativo dell’adesione al Sistema pagoPA, viene rilasciato solo ai soggetti che hanno espletato tutte le formalità previste dalla procedura di adesione (la documentazione è disponibile sul sito di pagoPA suddivisa per Enti Creditori e per Prestatori di Servizi di Pagamento)e in accordo con le Linee Guida per l’utilizzo dei Marchi presenti sul sito istituzionale della Società, raggiungibili al seguente link: LG_007_Linee Guida per l’uso dei Marchi di PagoPA S.p.A. rev. 1.1.docx. Attraverso tale logo, infatti, l’utenza potrà comprendere immediatamente se un soggetto pubblico - in qualità di beneficiario in qualità di prestatore di servizi di pagamento - è aderente al Sistema pagoPA.
Gli Enti di previdenza sono obbligati ad aderire a pagoPA?
Sì. Ricordato che il CAD è stato dapprima modificato dal D.Lgs. n. 179/2016 (G.U. n. 214 del 13.9.2016) e successivamente corretto dal D. Lgs. n. 217/2017 (G.U. n. 9 del 12.01.2018), si segnala che l’attuale articolo 2, comma 2, del CAD, oltre alle Pubbliche Amministrazioni, ha introdotto nel perimetro soggettivo del CAD anche le società a controllo pubblico, nonché i gestori di pubblici servizi.
Pertanto, le Pubbliche Amministrazioni, le società a controllo pubblico e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad aderire al sistema pagoPA per consentire alla loro utenza di eseguire pagamenti elettronici in modalità uniforme nei loro confronti.
Fermo quanto già esposto, appare doveroso ricordare che nel nostro ordinamento, ancorché possa creare qualche dubbio interpretativo individuare la natura giuridica degli enti di previdenza, nel caso specifico, dell’adesione al sistema pagoPA, appare opportuno ricordare che tale obbligo riguarda anche gli Enti inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009 e, addirittura, i soggetti privati gestori di pubblici servizi. Nella fattispecie, essendo gli Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale, sia inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, della l. n. 196/2009, sia soggetti privati gestori di pubblici servizi, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, rispettivamente, lettera c) e b), risultano obbligati ad aderire al sistema pagoPA.
I trasferimenti di fondi tra enti pubblici che vengono effettuati tramite i conti di tesoreria in Banca d’Italia sono esclusi dal Sistema pagoPA?
Sì. Il Sistema pagoPA non modifica, né altera, l’applicazione della normativa di finanza pubblica, incluso l’art. 44 della legge n. 526/1982 che impone agli enti titolari di fondi presso conti correnti o contabilità speciali presso le Tesorerie dello Stato di eseguire operazioni di girofondi a valere su tali conti correnti o contabilità speciali intestati agli enti destinatari dei pagamenti. Ogni altra forma di incasso deve essere gestita sulla piattaforma pagoPA.
Le strutture sanitarie private che operano in regime di accreditamento al servizio nazionale sono obbligate ad aderire a pagoPA?
Nel momento in cui la struttura sanitaria privata ottiene l’accreditamento, essa opera quale gestore di pubblico servizio.
Di conseguenza, la stessa è obbligata ad aderire a pagoPA in quanto tale obbligo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del CAD coinvolge anche i gestori di pubblici servizi.
Un Ente locale può scegliere di mettere a disposizione degli utenti solo le modalità di pagamento offerte dal sistema pagoPA?
Il Sistema pagoPA rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti obbligati all’adesione al Sistema. Pertanto, i soggetti sottoposti all’adesione all’infrastruttura pagoPA, per incassare quanto di propria spettanza, devono mettere a disposizione dell’utenza le modalità di pagamento offerte dalla piattaforma pagoPA che possono essere affiancate dal servizio di pagamento per cassa, presso l’Ente e/o il soggetto che per tale Ente svolge il servizio di tesoriere e cassa. Ricordato quanto appena esposto, un Ente locale può mettere a disposizione degli utenti solo le modalità di pagamento offerte dal sistema pagoPA, in via autonoma, nel rispetto della normativa attualmente vigente, secondo le proprie scelte gestionali e di autonomia contabile, al fine di eliminare l’uso del contante e/o di digitalizzare integralmente la gestione degli incassi.
In considerazione di quanto appena precisato, risulta opportuno ricordare che la piattaforma pagoPA prevede per il pagatore la possibilità di scegliere tra effettuare il pagamento on-line (anche mediante mobile app) o allo sportello.
Le Associazioni volontarie (es. Unioni o Consorzi tra Comuni) tra Enti pubblici locali, sono obbligate ad aderire alla piattaforma pagoPA?
Sì. Né il CAD, né il D.L. n. 179/2012 prevedono alcun tipo di eccezione e/o deroga a riguardo. Infatti, qualunque Ente che riceva pagamenti in suo favore da soggetti privati o da soggetti pubblici che non possano eseguire il pagamento tramite un’operazione di girofondi presso la tesoreria della Banca d’Italia, devono dare attuazione all’obbligo di legge di adesione alla piattaforma pagoPA.
Le società a controllo pubblico che non ricevono pagamenti da cittadini o imprese sono obbligate ad aderire a pagoPA?
Sì, ogni soggetto obbligato dalla normativa ad aderire a pagoPA resta obbligato all’adesione anche se non riceve pagamenti da cittadini e imprese, ma solo da soggetti pubblici. Pertanto, le società a controllo pubblico o i gestori di pubblici servizi e ogni altro soggetto obbligato che non abbia l’obbligo di eseguire operazioni di pagamento verso altre pubbliche amministrazioni tramite girofondi, per la gestione delle proprie entrate, deve aderire a pagoPA. Infatti, né il nuovo art. 5 del CAD, né il comma 5-bis dell’art. 15 del D.L. 179/2012 specificano che pagoPA riguarda esclusivamente i rapporti con cittadini o le imprese. Pertanto, tutti i pagamenti in favore di soggetti obbligati all’adesione a pagoPA, devono avvenire tramite pagoPA.
Come riconciliare le posizioni debitorie relative al pagamento Tari/Tefa, per cui la Provincia/Città Metropolitana è beneficiaria?
Il D. M. 21 ottobre 2020 del Ministero dell’economia e delle finanze ha definito le modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI), della tariffa corrispettiva e del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) mediante la piattaforma pagoPA. In considerazione di quanto stabilito da tale provvedimento, PagoPA SpA ha introdotto una nuova modalità di generazione dell’avviso cd “multi-beneficiario” che, a fronte di un unico pagamento, comporta l’accredito pro quota delle somme ai rispettivi Enti impositori - Comuni (che avranno un ruolo attivo) per la TARI e Provincia/Città Metropolitana/Regione (che avranno un ruolo passivo) per la TEFA. Pertanto la Provincia/Città Metropolitana, in qualità di Ente impositore della TEFA, dovrà comunicare ai comuni del proprio territorio di competenza l’IBAN di accredito del tributo TEFA, avendo cura di verificare che tale IBAN corrisponda ad uno di quelli censiti sulla Piattaforma pagoPA (cfr. https://developer.pagopa.it/pago-pa/guides/manuale-bo-ec).
A fronte del pagamento effettuato dall’utente, la Provincia/Città metropolitana potrà rendicontare in maniera analitica gli incassi TEFA solo se risulta attiva sulla stazione di broadcast del nuovo modello 3 “multi-beneficiario” effettuando una riconciliazione cumulativa per CF dell’Ente beneficiario primario (Comune) senza necessità di riconciliare puntualmente ogni singola posizione debitoria. In altri termini, l’adeguamento dell’Ente beneficiario secondario (Provincia/Città Metropolitana) al nuovo modello 3 - “Multi Beneficiario” è pre-condizione necessaria per la riconciliazione cumulativa per CF dell’Ente beneficiario primario (Comune) senza necessità di riconciliazione puntuale per ogni singola posizione debitoria.
PagoPA S.p.a, per agevolare la riconciliazione da parte delle Province, ha provveduto ad inserire degli appositi metadati nel flusso di riconciliazione. Il set minimo di informazioni previsto è composto da:
- CAPITOLO DI BILANCIO: elemento del bilancio dell’EC a cui viene imputata l’entrata;
- ARTICOLO DI BILANCIO: elemento del bilancio dell’EC a cui viene imputata l’entrata;
- CODICE ACCERTAMENTO: codice per identificare l’accertamento;
- ANNO RIFERIMENTO: annualità di riferimento.
L’Ente, pertanto, dovrà procedere secondo modalità diverse rispetto a quelle degli altri suoi incassi e, per poter usufruire di questa soluzione semplificata, dovrà necessariamente integrarsi al nuovo modello unico.
Al contrario, nelle more dell’adeguamento al nuovo modello, la Provincia/Città Metropolitana riuscirà ad effettuare le operazioni di riconciliazione solo manualmente e previa richiesta dell’elenco delle ricevute al singolo Ente beneficiario che ha emesso le posizioni. Nel caso in cui, infatti, la Provincia/Città Metropolitana non abbia ancora attivato la stazione di broadcast sul nuovo modello 3 Multi-Beneficiario, è necessario che quest’ultimo richieda l’elenco delle ricevute ad ogni singolo Ente beneficiario che ha emesso le posizioni effettuando la riconciliazione manualmente. In altri termini sarà necessario verificare la corrispondenza fra il totale dell’importo TEFA dichiarato dall’Ente beneficiario principale e quanto ricevuto nei flussi di rendicontazione dall’Ente beneficiario secondario.
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